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R.D. 28/04/1938 n. 1165Art. 298. L' amministrazione delle ferrovie dello stato e la cassa depositi e prestiti accreditano il fondo dei residui attivi per le pensioni e sussidi e per l'opera di previdenza del personale ferroviario, delle somme impiegate nell'acquisto o nella costruzione di case man mano che ne viene effettuato il prelevamento. Art. 299. L' amministrazione delle ferrovie dello stato versa annualmente alla cassa depositi e prestiti gli interessi, ai tassi stabiliti, sulle somme prelevate dalla data delle singole somministrazioni al 31 dicembre successivo e, iniziato l'ammortamento, versa annualmente anche le annualità, al tasso prestabilito per un cinquantennio, in estinzione delle somministrazioni stesse. Gli interessi sono accreditati alla gestione dei fondi di cui allo art. 293 e le quote di capitale comprese nelle annualità sono accreditate, agli effetti della reintegrazione prevista dall'art. 297 (comma secondo), ai fondi dai quali sono state prelevate le somme per l'acquisto o la costruzione delle case. Art. 300. Il ministro per le comunicazioni, su proposta del direttore generale delle ferrovie dello stato, stabilisce le località nelle quali devono acquistarsi o costruirsi le case per i ferrovieri e le somme da erogarsi in ciascuna di dette lo- calità. Le espropriazioni per le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle norme legislative riguardanti quelle per lavori ed impianti ferroviari da eseguirsi dall'amministrazione delle ferrovie dello stato. Art. 301. Gli studi, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione ed il collaudo dei lavori riguardanti la costruzione delle case, sono affidati all'amministrazione delle ferrovie dello stato, la quale provvede, con separata gestione, al funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda. Art. 302. L' amministrazione delle ferrovie dello stato deve tenere una distinta contabilità degli introiti e delle spese della gestione case, da cui risultino anche i capitali prelevati dai fondi previsti dall'art. 298 e deve tenere inoltre in evidenza le annualità di reintegrazione secondo il disposto dell'art. 297 (comma terzo) . Con le eccedenze attive del bilancio si costituisce un fondo di riserva da versarsi alla cassa depositi e prestiti per investirlo in impiego fruttifero o nella costruzione di nuove case. Dal fondo di riserva potranno prelevarsi le somme occorrenti per sopperire a deficienze di bilancio. Art. 303. L' amministrazione delle ferrovie dello stato accredita mensilmente in conto corrente fruttifero tutti gli introiti effettuati per conto della gestione case tenendo distinti quelli relativi ai canoni di concessione ed agli affitti, e addebita nello stesso modo il conto suddetto di tutte le spese che sono a carico della gestione medesima. Art. 304. Le attribuzioni concernenti l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case, sono deferite al direttore generale ed ai comitati compartimentali d'esercizio delle ferrovie dello stato, ai sensi degli articoli 305 e 306. Art. 305. Il direttore generale dell'amministrazione delle ferrovie dello stato: delibera in merito alle proposte, da sottoporsi al ministro, sui programmi riguardanti; le località ove debbano acquistarsi o costruirsi le case, il numero approssimativo degli alloggi, il tipo dei medesimi per ogni località nonché le spese in base ai progetti esecutivi e le proposte per lavori che, per importo, eccedano la sua competenza; approva i progetti esecutivi e le proposte di lavori che, per importo, rientrano nella sua competenza; stabilisce il reddito che deve ricavarsi dai fabbricati acquistati o costruiti ed emana le norme per la determinazione dei canoni per concessione degli alloggi ed affitto di pertinenze e locali accessori nonché le norme per la disciplina delle concessioni e per i servizi di portineria; delibera sui mezzi per eliminare eventuali passività del bilancio e determina la percentuale delle entrate dovute all'amministrazione ferroviaria per tutte le spese della gestione; adotta, in genere, i provvedimenti che siano suggeriti dalla esperienza. Art. 306. I comitati d'esercizio presso i compartimenti: danno parere sulla effettiva necessità di provvedere alloggi per il personale; propongono al direttore generale l'acquisto di fabbricati adattabili a case economiche; determinano la mi- sura dei canoni di concessione secondo le norme emanate dal direttore generale; esaminano le domande di richiesta di alloggio e le domande per affitto di pertinenze e di locali accessori, predispongono la graduatoria degli aspiranti alla casa ed esprimono parere sui ricorsi dei concessionari, dei locatari e degli aspiranti; fanno al direttore generale le proposte che ritengono utili alla gestione; esplicano le altre funzioni che fossero ad essi affidate dal direttore generale. Art. 307. Alle sezioni lavori presso i compartimenti è affidata, oltre la gestione tecnico amministrativa, la vigilanza sulla buona conservazione delle case e sulla osservanza delle condizioni di concessione e dei patti di locazione e delle disposizioni emanate per l'ordine e per la pulizia degli alloggi, accessori e pertinenze. CAPO II Concessioni ed affitti Art. 308. Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall'art. 309, delle spese di amministrazione, di custodia, di illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonché di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprietà privata. Alla scadenza di ogni biennio si dovrà procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo. Art. 309. Per il periodo di esenzione dall'imposta e sovrimposta sui fabbricati, il canone di concessione di ciascuna casa è aumentato di una quota da stabilirsi dal direttore generale e da versarsi nei modi di cui all'art. 302 alla cassa depositi e prestiti per costruire un fondo destinato ad alleggerire l'onere dell'imposta e sovraimposte sul predetto canone, nel decennio successivo alla scadenza del periodo di esenzione. Art. 310. La metà della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta all'amministrazione delle ferrovie dello stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformità all'art. 73, ultimo comma, del presente testo unico. Art. 311. Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello stato in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio. L'aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al capo compartimento. Art. 312. Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e più bisognoso, con riguardo al numero ed alle attività dei componenti la sua famiglia conviventi ed a carico, alla località ove presta l'opera sua, alla qualità delle funzioni che disimpegna ed alle necessità del servizio. A parità di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualità di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la causa nazionale, di ex combattente e dell'anzianità d'iscrizione al partito nazionale fascista. Art. 313. Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati o pensionati dello stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente: impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; impiegati comunali; impiegati provinciali; impiegati di aziende private le quali garantiscono il pagamento dei canoni. In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell'art. 312 (comma secondo) Art. 314. Ai criteri di preferenza enunciati negli articoli 312 e 313 si può derogare sol- tanto su proposta motivata del comitato d'esercizio. Resta in ogni caso salvo il diritto preferenziale dei soci di cooperative edilizie (ferroviarie nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente testo unico. Art. 315. Il personale proveniente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato e trasferito nel ruolo dell'avvocatura dello stato in conseguenza della soppressione dell'ufficio legale della stessa amministrazione nonché quello dell'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie trasferito alla dipendenza del ministero dei lavori pubblici, continua a fruire degli alloggi nelle case economiche già concessi all'atto del trasferimento. Art. 316. I pianterreni, le pertinenze ed i locali accessori possono essere dati in locazione ad uso di cooperative di consumo, di scuole, di giardini d'infanzia e di educatori, istituiti a beneficio della classe dei ferrovieri, e di botteghe con esclusione degli spacci di bevande alcooliche sul posto. Art. 317. E’ fatto divieto al concessionario ed al locatario di sub-locare in tutto o in parte, con o senza mobilio, i locali concessi od affittati e comunque di cederli in uso anche senza corrispettivo e di mutarne la destinazione. Art. 318. Sono a carico del concessionario le riparazioni previste dall'art. 1604 del codice civile nonché quelle cagionate da negligenze o cattivo uso dei locali l'amministrazione gliene addebiterà l'importo previo parere del comitato d'esercizio. Art. 319. L' amministrazione riscuote, mediante ritenuta sui ruoli paga o sulle pensioni, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 30 giugno 1908 n. 335, il canone mensile anticipato dovuto dal proprio personale concessionario delle case. Nello stesso modo procederanno le altre amministrazioni dello stato, ove trattisi di loro impiegati o pensionati, e le somme all'uopo trattenute per canone o per addebiti dipendenti da negligenze o cattivo uso dei locali concessi, saranno mensilmente versate all'amministrazione ferroviaria, gestione case. Le norme predette sono estese agli impiegati di enti ed aziende elencati nell'art. 313. Art. 320. Quando non si tratti di personale in attività di servizio od in pensione delle ferrovie oppure di altre amministrazioni dello stato, gli affittuari di locali accessori o di pertinenze non adibiti ad uso di abitazione, devono corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto e sono tenuti alla prestazione, con le modalità che la direzione generale delle ferrovie dello stato stabilirà, di un fondo di garanzia pari a due mensilità del canone suddetto. Tale fondo non è soggetto al vincolo del reimpiego in titoli di stato, in conformità alla disposizione dell'art. 8 del r. decreto-legge 26 luglio 1935 n. 1412 convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1935 n. 2246, e sarà restituito dopo la riconsegna dei locali o pertinenze, detratte le somme eventualmente dovute dal locatario a termini di contratto, senza pregiudizio di ulteriori rival- se. Art. 321. La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed è tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'amministrazione, alla quale è peraltro riservata la facoltà di disporre in qualsiasi momento dei locali concessi, con preavviso di due mesi. In caso di trasloco, di cessazione dal servizio attivo, di morte del concessionario o quando questi cessi per qualsivoglia causa di appartenere ad una delle categorie di cui agli articoli 311 e 313 oppure venga a lui meno in tutto od in parte la corresponsione dello stipendio, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese successivo al verificarsi di uno degli eventi sopraccennati. Potrà tuttavia essere dal capo compartimento consentito al concessionario di continuare nel godimento per un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Nei riguardi dei locatari valgono le condizioni previste dai relativi contratti di affitto.
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